Fonti rinnovabili: impianti obbligatori negli edifici di nuova costruzione

Dal 2011 negli edifici di nuova costruzione e in quelli che devono subire manovre di ristrutturazione rilevanti è obbligatoria l’installazione di impianti che prevedano l’utilizzo di energia da fonti rinnovabili.

Lo stabilisce il Decreto Rinnovabili del 3 marzo 2011, dove nell’articolo 11 si esprime esattamente questa direttiva, in particolare in rapporto ai consumi di calore, di elettricità e per il raffrescamento dell’ambiente.

Gli impianti alimentati da fonti rinnovabili così realizzati accedono naturalmente agli incentivi statali previsti per la loro promozione e resta ferma la possibilità di accesso a fondi di garanzia e di rotazione.

Anche per quanto riguarda i piani per la qualità dell’aria, le regioni e le provincie autonome possono prevedere che i valori obbligatori presenti nell’articolo 3 dello stesso decreto debbano essere soddisfatti in tutto o in parte dall’impiego di fonti rinnovabili.

In questo modo si limita infatti la combustione di biomasse favorendo il processo di raggiungimento e mantenimento dei valori relativi alla percentuale di materiale particolato (PM10 e PM2,5) e idrocarburi policiclici aromatici (Ipa) presenti nell’aria.

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