Le proposte ANCE al Senato sull’efficienza energetica degli edifici

In occasione dell’audizione presso la commissione Industria del Senato sui contenuti dello schema di decreto legislativo recante "Attuazione della direttiva 2009/28/Ce sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/Ce" (Atto 302), l’ANCE è intervenuta anche sugli aspetti legati all'uso in edilizia dell'energia da fonti rinnovabili, andando a completare la disciplina prevista in materia dal dlgs 192/2005 che recepisce la direttiva 2002/91/Ce sull'efficienza energetica degli edifici. L'argomento è già stato oggetto di discussione, ma ci sembra utile riprenderlo per una più attenta valutazione, riassumento le proposte dell'Ance.

L'Associazione, pur ravvisando molti aspetti positivi che caratterizzano il provvedimento, ha segnalato alcuni aspetti che destano perplessità. In materia di energia termica per riscaldamento invernale, per la produzione di acqua calda sanitaria e per il raffrescamento estivo, con riferimento all'art. 9 del provvedimento che fissa, nel collegato allegato 3, le percentuali di energia, prodotte da impianti alimentati da fonti rinnovabili, crescenti di anno in anno a partire da un 20% del fabbisogno, per passare poi al 30%, 40% e 50%, per i nuovi edifici e per quelli sottoposti a ristrutturazione rilevante, che vadano a coprire parte dei relativi consumi, ANCE ha evidenziato che trattasi di percentuali impegnative la cui fattibilità è da verificare, specialmente se legata ad una previsione di incremento a cadenza annuale che non si adatta ai tempi di progettazione e costruzione caratteristici dell'edilizia.

Al riguardo, propone di fissare la progressione temporale con un intervallo maggiore dell’anno, in considerazione del fatto che l'obiettivo nazionale di energia da fonti rinnovabili è fissato al 2020.

In materia di energia elettrica prodotta da fonte rinnovabile, la cui quantità non è legata ai consumi dell'edificio, ma fissata in valore assoluto, ANCE ha proposto di prevedere una rimodulazione temporale e quantitativa degli obblighi che permetta di approfondire le conoscenze progettuali ed esecutive per individuare le soluzioni ottimali, considerando il costo ancora elevato delle tecnologie per la produzione di energia elettrica.

Con riferimento alla disposizione con cui si prevede che le leggi regionali possono stabilire incrementi dei valori di energia da fonti rinnovabili, sia per l'energia termica sia per quella elettrica, ha evidenziato l'opportunità di prevedere, inoltre, l'obbligo per i Comuni di aggiornare i propri regolamenti edilizi eliminando, ove presenti, gli obblighi sulle fonti rinnovabili diversi da quelli fissati dal decreto o dalle leggi regionali.

Con riferimento all'art. 11 del provvedimento che modifica il dlgs 192/2005 sulla certificazione energetica degli edifici al fine di rendere più trasparenti le informazioni commerciali e contrattuali relative alla prestazione energetica dei beni oggetto di compravendita o locazione, ANCE ha segnalato la mancanza di interventi sulla garanzia, in termini di affidabilità, delle certificazioni rilasciate.

Su tale aspetto, infatti, le norme ad oggi in vigore prevedono solo dei requisiti di carattere professionale che devono possedere i soggetti che rilasciano le certificazioni. Si propone di prevedere che, almeno per gli immobili ad altissima prestazione energetica, ossia quelli che rientrano nelle classi A e A+, la certificazione sia rilasciata dai soggetti aventi i requisiti professionali già previsti che, in aggiunta, operino sotto accreditamento dell’ente unico nazionale denominato Accredia o da altro ente europeo equivalente. Con riferimento alla norma che fissa l'entrata in vigore del decreto al primo giorno successivo a quello della sua pubblicazione in G. U., ANCE ha evidenziato i problemi che ne deriverebbero per tutti i progetti in corso di ultimazione che risulterebbero non adeguati alle nuove richieste.

Pertanto, propone di fissare per l'articolo 9 ed il collegato allegato 3 sopracitati l'entrata in vigore 180 giorni dopo la pubblicazione in Gazzetta ufficiale del decreto.